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Sez. 5, Sentenza n. 38944 del 27/10/2006 Ud. (dep. 24/11/2006) Rv. 235331 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Dichiarazioni di un parlamentare obiettivamente diffamatorie sul conto di terzi - Dichiarazione di insindacabilità - Conflitto di attribuzioni tra Autorità giudiziaria e Camera dei Deputati - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235331-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE

Non é nuovamente proponibile dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzioni tra Autorità giudiziaria e Camera dei Deputati, che faccia seguito ad altro dichiarato inammissibile per ragioni formali dalla stessa Corte, cui é conferito, in sede di delibazione sull'esistenza della "materia di un conflitto", un potere molto ampio di individuazione dei profili soggettivi e di qualificazione del thema decidendum, cioè un potere di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzione, che si esprime attraverso la fissazione di regole inderogabili in ordine ai soggetti e ai termini per lo svolgimento del processo (Corte costituzionale, sentenza n. 116 del 2003).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)