Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 02/12/2004 Ud. (dep. 20/01/2005) Rv. 230780 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Dichiarazioni di un parlamentare obiettivamente diffamatorie sul conto di terzi - Dichiarazione di insindacabilità - Conflitto di attribuzioni tra Autorità giudiziaria e Camera dei Deputati - Limiti e condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE
Non é nuovamente proponibile dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzioni tra Autorità giudiziaria e Camera dei Deputati, che faccia seguito ad altro dichiarato inammissibile per ragioni formali dalla Consulta, cui é conferito, in sede di delibazione sull'esistenza della "materia di un conflitto", un potere molto ampio di individuazione dei profili soggettivi e di qualificazione del thema decidendum, cioé un potere di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzione, che si esprime attraverso la fissazione di regole inderogabili in ordine ai soggetti e ai termini per lo svolgimento del processo (Corte Costituzionale, sentenza n. 116 del 2003).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Costituzione art. 68, Costituzione art. 134, Costituzione art. 134, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 37 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 37 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 38 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)