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Sez. L, Sentenza n. 688 del 15/01/2014 (Rv. 629251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Permessi giornalieri ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 - Retribuibilità - Nel settore privato e in quello pubblico - Fondamento - Conseguenze - Compenso incentivante ex art. 18, legge n. 88 del 1989 - Spettanza.
Stato
decisa il 2014-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

In tema di permessi giornalieri per i lavoratori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza a persone portatrici di grave handicap, la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 3 ter, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in legge 27 ottobre 1993, n. 423, ha chiarito che tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico, i permessi devono intendersi retribuiti, sicché anche nei giorni di fruizione spetta la corresponsione del compenso incentivante previsto dall'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 18, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 2 com. 3 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)