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Sez. L, Sentenza n. 15435 del 07/07/2014 (Rv. 631770 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 - Computabilità ai fini della 13^ mensilità o della gratifica natalizia - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631770-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

La limitazione della computabilità, ai fini della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi ex lege n. 104 del 1992 commisurata all'intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l'incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 151 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)