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Sez. L, Sentenza n. 2350 del 05/03/1987 (Rv. 451539 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - DIRITTO DEL DIRIGENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE EQUITATIVA EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451539-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - DIRITTO DEL DIRIGENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE EQUITATIVA EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Il fatto che le mansioni di un dirigente comportino una maggiore dedizione, anche temporale, non esclude che, nell'ipotesi di un particolare ulteriore impegno, il quale (pur riconducibile nello ambito del rapporto di lavoro) richieda - continuativamente o per un determinato periodo di tempo - un'abnegazione di particolare intensità e l'assunzione di particolari responsabilità, tale ulteriore impegno del dirigente debba essere compensato mediante un adeguamento della prefissata retribuzione ai sensi dell'art. 36, primo comma, cost., che è norma applicabile ad ogni categoria di lavoratori, ferma, comunque, la possibilità del giudice del merito di ricorrere, in Mancanza di più idonei elementi, ad una valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. (V 5923/82, mass n 423682; (V 101/75, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)