Sez. L, Sentenza n. 9678 del 13/09/1995 (Rv. 493997 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Mansioni concorrenti non comportanti migliore inquadramento - Diritto a integrazione retributiva ex art. 36 Cost. - Condizioni - Maggiore impegno psico-fisico o quantitativo - Necessità - Fattispecie di cumulo di mansioni di capo ufficio di banca e di mansioni di "collettore" esattoriale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE
Qualora a un lavoratore dipendente venga affidato l'espletamento non solo di mansioni tipiche della qualifica rivestita ma anche di mansioni diverse non comportanti secondo la disciplina collettiva un inquadramento o una retribuzione superiore, può configurarsi un diritto dello stesso ad un supplemento di retribuzione ai sensi dell'art. 2099 cod. civ. e dell'art. 36 Cost. solo se sia dimostrato che tale cumulo comporti per il lavoratore un maggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto a quello caratteristico della qualifica rivestita (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso il diritto ad una maggiorazione retributiva da parte di un capoufficio amministrativo del Banco di Sicilia al quale erano state affidate anche le mansioni di "collettore" in relazione alla gestione di una ricevitoria provinciale delle imposte dirette, per difetto di prova in ordine al tipo di impegno, anche in termini di orario, richiesto dal cumulo delle mansioni).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)