Sez. 1, Sentenza n. 8341 del 08/07/1992 (Rv. 478104 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Sanzioni | Infrazione amministrativa ex art. 3 d.l. 1976 n. 857, convertito in legge 1977 n. 39 - Estremi dell'infrazione - Notificazione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Individuazione - Criteri.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Sanzioni
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e natanti e con riguardo all'infrazione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata (comportamento, relativamente al quale, il regime sanzionatorio manifestamente non viola gli artt. 3 e 97 Cost., in confronto con quello concernente il caso dell'inerzia nella stessa formulazione di una offerta di risarcimento), ai fini della determinazione del "dies a quo" del termine di novanta giorni, entro il quale, in caso di mancata contestazione personale, devono essere notificati gli estremi dell'infrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1975 n. 706, deve tenersi conto anche del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e dalla redazione del successivo processo verbale. Esaurito tale tempo, la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, inizia il decorso del termine suddetto, in guisa tale da impedire comportamenti meramente dilatori della P.A. e da consentirle un adeguato "spatium deliberandi" ai fini dell'emissione dell'atto finale del procedimento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)