Sez. 6, Sentenza n. 590 del 10/04/1968 Ud. (dep. 14/06/1968) Rv. 108315 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - VENDITA DI PRODOTTI CON NOMI INGANNEVOLI - DENOMINAZIONI DI FANTASIA NON CORRISPONDENTI ALLA REALE COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO - FATTISPECIE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - VENDITA DI PRODOTTI CON NOMI INGANNEVOLI - DENOMINAZIONI DI FANTASIA NON CORRISPONDENTI ALLA REALE COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO - FATTISPECIE.*
La disposizione di cui all'art.13 della legge 30 aprile 1962 n.283 vieta di adottate denominazioni capaci di indurre in errore l'acquirente circa la natura e la qualita delle sostanze alimentari poste in vendita ed e volta quindi alla tutela della buona fede del consumatore. Di conseguenza non sono consentite denominazioni di fantasia capaci di trarre in inganno circa la qualita e la composizione del prodotto. (fattispecie in cui e stata ritenuta ingannevole la denominazione fior di latte, data a biscotti privi di grassi provenienti dal latte). (V.106521, 106467, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)