Sez. L, Sentenza n. 4412 del 20/03/2012 (Rv. 621407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Medici specializzandi - Contratto di specializzazione ex art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999 - Plurisoggettività del rapporto - Esclusione - Fondamento - Gestione rimessa alla sola università - Conseguenze - In tema di litisconsorzio e rivalsa tra università e regione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di formazione dei medici specialisti, il contratto di specializzazione ex art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999 non dà luogo ad un rapporto plurisoggettivo fra medico specializzando, università ove ha sede la scuola di specializzazione e regione titolare delle strutture sanitarie prevalenti nella rete formativa, atteso che la gestione, organizzativa ed economica, del rapporto è rimessa dalla legge unicamente all'università. Ne consegue che, qualora il medico specializzando agisca nei confronti dell'università per sentire dichiarare che la frequenza della scuola si è svolta con le modalità del contratto di specializzazione, non sussiste litisconsorzio necessario tra università e regione, fermo restando che l'università, ove soccombente, può rivalersi verso la regione nei limiti in cui questa abbia partecipato alla gestione del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 37, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)