Sez. 1, Ordinanza n. 23630 del 21/07/2026 (Rv. 679045-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFUSIONE - RISPETTO A TERZI | Interessi moratori convenzionali a tasso variabile - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Clausola di salvaguardia - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFUSIONE - RISPETTO A TERZI
La cosiddetta clausola di salvaguardia, in quanto preordinata a tutelare la validità della pattuizione contrattuale con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4,della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto, non può valere a elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia.
Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)