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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023 (Rv. 667918 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing immobiliare - Clausola di salvaguardia - Finalità - Oggetto - Impegno a non applicare tassi superiori a quelli di legge - Conseguenze. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFUSIONE - RISPETTO A TERZI - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667918-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.

Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)