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Sez. 3, Sentenza n. 365 del 10/02/1972 (Rv. 356251 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - PRESUPPOSTI - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI CONNESSE - CONTRATTO PRIMA FACIE NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356251-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - PRESUPPOSTI - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI CONNESSE - CONTRATTO PRIMA FACIE NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Qualora debba essere decisa la questione relativa alla natura del rapporto e alla sua assoggettabilita alla proroga legale stabilita dalla legislazione agraria, la causa appartiene alla Competenza esclusiva per materia della Sezione specializzata agraria presso il tribunale, la quale si determina per il solo fatto che sia stato eccepito il diritto alla continuazione del rapporto per proroga legale, indipendentemente dalla fondatezza dell'eccezione, e riguarda l'intera causa, perche, per il principio della devoluzione unitaria della controversia ed in virtu della vis attrattiva della questione di proroga, la Sezione specializzata rimane competente a decidere anche le questioni connesse che attengono all'esistenza ed alla qualificazione del rapporto, alla sua disciplina ed agli effetti che ne derivano. Tali principi non trovano, peraltro applicazione, qualora risulti prima facie manifesto con il rapporto dedotto in giudizio non rientra tra le fattispecie regolate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari, e che, quindi, l'eccezione d'incompetenza e stata formulata a scopo dilatorio. (Conf 2378'68, mass n 334727).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1962 num. 320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)