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Sez. L, Sentenza n. 2109 del 04/05/1978 (Rv. 391488 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSA IN MATERIA DI PENSIONE DI INVALIDITA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391488-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSA IN MATERIA DI PENSIONE DI INVALIDITA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per determinare il valore di una causa in materia di pensione di invalidita, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari al difensore, il giudice deve applicare la disposizione di cui al secondo comma dell'art 13 cod proc civ, in quanto la pensione di invalidita - la quale ha carattere assicurativo, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari - si concreta in una somma di danaro da corrispondersi periodicamente durante la vita del pensionato ed e, quindi, del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia. Ne consegue che il valore della relativa causa deve essere determinato cumulando le annualita domandate fino a un massimo di dieci, a nulla rilevando la mera eventualita che possa in futuro verificarsi la revoca della pensione, nel caso in cui la capacita di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore al limite legale. (Conf 2310/75, mass n 376150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 13, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)