Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 11/06/1975 (Rv. 376150 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSA IN MATERIA DI PENSIONE DI INVALIDITA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSA IN MATERIA DI PENSIONE DI INVALIDITA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il pretore, per determinare il valore di una causa in materia di pensione di invalidita, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve applicare la disposizione di cui al secondo comma dell'art 13 cod proc civ, in quanto la pensione di invalidita avente carattere assicurativo, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concreta in una somma di danaro da corrispondere periodicamente ed e percio del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia. Pertanto, il valore della causa deve essere determinato cumulando le annualita domandate fino a un massimo di dieci. (Conf 511'64; 270'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 13, Legge 19/12/1949 num. 957 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)