Sez. 1, Sentenza n. 30020 del 29/12/2011 (Rv. 620962 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN NATURA | Relazione di stima dell'esperto - Controllo di congruità degli amministratori - Libertà delle forme - Sussistenza - Limiti - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità - Condizioni - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN NATURA
Il controllo di congruità degli amministratori sulla stima dei conferimenti in natura formulata dall'esperto, prescritto dall'art. 2343 cod. civ., è retto dal principio di libertà delle forme, ma ciò non comporta che il controllo possa ritenersi insito in ciascuna iniziativa di competenza dell'organo gestorio, che in qualsiasi modo coinvolga l'esame sul valore del conferimento, occorrendo invece, al riguardo, che la verifica, seppur condotta in relazione all'espletamento di un altro adempimento, si riferisca espressamente a quel dato, secondo il giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in cassazione ove la motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale non aveva ravvisato il positivo controllo nella dichiarazione sulla rispondenza del capitale versato con i conferimenti, operata dell'amministratore in sede di stipula dell'atto costitutivo, e nella relazione al bilancio di esercizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2343, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)