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Sez. 1, Sentenza n. 2489 del 05/10/1973 (Rv. 365917 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN NATURA - STIMA DEI CONFERIMENTI IN NATURA - CONTROLLO E REVISIONE DELLA STIMA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI - COMUNICAZIONE AL SOCIO CONFERENTE - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365917-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN NATURA - STIMA DEI CONFERIMENTI IN NATURA - CONTROLLO E REVISIONE DELLA STIMA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI - COMUNICAZIONE AL SOCIO CONFERENTE - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ne dal testo ne dalla ratio della disposizione del secondo comma dello art 2343 cod civ, sancente il termine di sei mesi (dalla Costituzione della societa per azioni) per il controllo e la revisione, da parte degli amministratori e sindaci, della stima dei conferimenti di cui alla relazione indicata nel primo comma, puo desumersi che al socio conferente le pertinenti delibere degli amministratori e dei sindaci debbono comunicarsi entro lo stesso termine, affinche acquistino giuridica efficacia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)