Sez. 1, Sentenza n. 2489 del 05/10/1973 (Rv. 365917 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN NATURA - STIMA DEI CONFERIMENTI IN NATURA - CONTROLLO E REVISIONE DELLA STIMA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI - COMUNICAZIONE AL SOCIO CONFERENTE - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN NATURA - STIMA DEI CONFERIMENTI IN NATURA - CONTROLLO E REVISIONE DELLA STIMA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI - COMUNICAZIONE AL SOCIO CONFERENTE - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ne dal testo ne dalla ratio della disposizione del secondo comma dello art 2343 cod civ, sancente il termine di sei mesi (dalla Costituzione della societa per azioni) per il controllo e la revisione, da parte degli amministratori e sindaci, della stima dei conferimenti di cui alla relazione indicata nel primo comma, puo desumersi che al socio conferente le pertinenti delibere degli amministratori e dei sindaci debbono comunicarsi entro lo stesso termine, affinche acquistino giuridica efficacia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)