Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 28/06/1960 (Rv. 881957 - 01)
TRASCRIZIONE - AZIONE NEGATORIA DEL CONDOMINIO - TRASCRIZIONE.
TRASCRIZIONE - AZIONE NEGATORIA DEL CONDOMINIO - TRASCRIZIONE.
Ai fini della trascrizione, va equiparata all'Azione di revindica l'Azione negatoria, spettante al condomino nei confronti degli altri condomini, in caso di violazione da parte di questo del suo diritto sulla cosa comune; pertanto, va trascritta, a norma dell'art. 2653 n.1 cod.civ., la domanda proposta dal condomino, diretta ad ottenere la rimozione delle innovazioni abusivamente eseguite da altro condomino sulla cosa comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)