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Sez. 2, Sentenza n. 3123 del 29/02/2012 (Rv. 621584 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Opere dannose alle parti comuni - Divieto sancito dall'art. 1122 cod. civ. - Natura - Limitazione legale delle proprietà esclusive - Configurabilità - Diritto reale su cosa altrui - Esclusione - Conseguenze - Domanda diretta al rispetto del divieto - Assoggettabilità a trascrizione agli effetti dell'art. 2653 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621584-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, il divieto, sancito dall'art. 1122 cod. civ., di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui; ne consegue che non occorre che la domanda diretta ad ottenere la relativa tutela venga trascritta, agli effetti indicati dall'art. 2653 cod. civ. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione in pristino di un'unità abitativa realizzata in uno spazio di proprietà comune, ai fini dell'opponibilità della pronunziata sentenza all'avente causa dell'originario convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)