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Sez. L, Sentenza n. 9128 del 13/09/1997 (Rv. 507973 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Prestazioni di trasporto di merci rese in esecuzione di un unico contratto di appalto di servizi di trasporto - Prescrizione breve ex art. 2951 cod.civ. - Applicabilità - Contratti anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 82 del 1993 convertito in legge n. 162 del 1993 - Sistema tariffario di cui alla legge n. 298 del 1974 - Influenza sulla prescrizione - Esclusione - Profili di illegittimità costituzionale dell'art. 2951 cod. civ. - Infondatezza.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507973-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO

Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 cod. civ., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione; né sul termine di prescrizione applicabile spiega influenza la normativa tariffaria di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva (fra l'altro) di un sistema di tariffe "a forcella" per i trasporti di merce su strada, quando (come nella specie) si tratti di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modifiche nella legge 27 maggio 1993, n. 162 che, per i contratti soggetti al detto sistema tariffario, prevede l'applicabilità della prescrizione quinquennale, dovendo altresì escludersi che tale ultima previsione possa somministrare elementi per una valutazione negativa, della legittimità costituzionale del cit. art. 2951 cod. civ. (la cui applicabilità ai trasporti effettuati in regime di parasubordinazione è stata peraltro già positivamente scrutinata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 365 del 1995) trattandosi del naturale evolvere del quadro legislativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1677, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)