Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/1997 (Rv. 501555 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - TARIFFE ED USI | Autotrasporto di merci - Tariffe a forcella - Corrispettivo inferiore al minimo obbligatorio - Sostituzione automatica della clausola difforme - Conseguenze - Diritto del vettore al maggiore corrispettivo - Diritto previgente - Prescrizione breve annuale ex art. 2951 cod. civ. - Applicabilità.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - CORRISPETTIVO - TARIFFE ED USI
In caso di richiesta da parte del vettore, a seguito dell'esecuzione di una prestazione contrattuale di trasporto di merci, del maggior compenso dovuto in forza delle tariffe obbligatorie, cosiddette a forcella, fissate ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, trova applicazione (per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, primo comma, del D.L. 29 marzo 1993 n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, che ha previsto l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi soggetti al citato sistema tariffario) la prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 cod. civ. (ritenuto da Corte cost. n. 365 del 1995 non costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., nella parte in cui non ne viene esclusa l'applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato), poiché, a norma degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., il corrispettivo conforme a legge è automaticamente inserito nel contratto in sostituzione della clausola nulla apposta dalle parti e quindi anche il diritto al maggiore compenso effettivamente dovuto deriva dal contratto di trasporto e non costituisce, invece, un'autonoma obbligazione avente fonte nella legge o nel provvedimento tariffario sulla sua base emanato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 51, Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)