Sez. 1, Sentenza n. 31430 del 22/06/2006 Cc. (dep. 21/09/2006) Rv. 234715 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma primo n. 1, introdotto dall'art. 7 L. n. 251 del 2005 - Ambito di operatività - Recidivo - Pena residua non superiore a tre anni - Applicabilità immediata - Ragioni. .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter comma primo, n. 1, introdotto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - che limita per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., la possibilità di fruire della detenzione domiciliare ai casi in cui la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni - non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il principio della irretroattività della legge penale di cui all'art. 2, comma primo, cod. pen. bensì il principio del "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)