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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 (Rv. 657283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ | “Actio negatoria servitutis” – Litisconsorzio necessario – Condizioni – Conseguenze nella fase di appello – Obbligo di verifica preliminare da parte del giudice – Sussistenza - Omesso ordine d’integrazione del contraddittorio – Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ

In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)