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Sez. 1, Sentenza n. 1853 del 14/05/1975 (Rv. 375523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE ACCERTATO - OMESSA IMPUGNAZIONE DEL CONTRIBUENTE - RIDUZIONE DEL VALORE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375523-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE ACCERTATO - OMESSA IMPUGNAZIONE DEL CONTRIBUENTE - RIDUZIONE DEL VALORE - PRECLUSIONE.*

Tra i principi fondamentali del processo civile che, in Mancanza di norme particolari o di esigenze di sistema, debbono essere osservati anche nel processo davanti alle commissioni tributarie, e compreso quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, onde, in tema di accertamento del valore di un terreno ai fini dell'imposta di successione, la commissione provinciale non puo ritenere, senza l'impugnazione del contribuente, la natura agricola del terreno, anzi che la natura edificatoria, gia ritenuta dalla commissione distrettuale. (Conf 789/74, mass n 368660).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 23, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)