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Sez. 1, Sentenza n. 789 del 21/03/1974 (Rv. 368660 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE ACCERTATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL CONTRIBUENTE - RIDUZIONE DEL VALORE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368660-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE ACCERTATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL CONTRIBUENTE - RIDUZIONE DEL VALORE - PRECLUSIONE.*

Tra i principi fondamentali del processo civile che, in Mancanza di norme particolari o di esigenze di sistema, debbono essere osservati anche nel procedimento innanzi alle commissioni tributarie, sono compresi quelli del rispetto del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Pertanto, in tema di accertamento di valore ai fini dell'imposta di successione, la commissione provinciale non puo, senza impugnazione del contribuente, ridurre il valore accertato dalla commissione distrettuale. (V 265'73, mass n 362118; 940'70, mass n 346384; (V 2201'69, mass n 341535; 2175'69, mass n 341491).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 23, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)