Sez. 2, Sentenza n. 4998 del 28/04/1993 (Rv. 482111 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod.civ. - Integrale rivalutazione del credito - Cumulo con gli interessi legali dal giorno della mora - Esclusione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni pecuniarie qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. si provveda all'integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici del deprezzamento della moneta, tale rivalutazione, coprendo l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, non può cumularsi con gli interessi legali dal giorno della mora, con l'ulteriore conseguenza che gli interessi medesimi, sulla somma rivalutata, possono essere accordati solo a partire dalla suddetta liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)