diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2538 del 17/03/1994 (Rv. 485758 - 01)

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Interessi moratori o corrispettivi - Funzione - Riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Cumulo con gli interessi - Esclusione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485758-01

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie

Gli interessi legali sulle somme dovute, siano essi corrispettivi o moratori, sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del patrimonio del creditore della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva delle somme medesime in base alla presunzione di naturale fecondità del denaro e quindi a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio, con la conseguenza che, assolvendo entrambi una funzione risarcitoria, ove il creditore deduca e dimostri di avere subito a causa della svalutazione monetaria un danno maggiore di quello compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga l'integrale risarcimento mediante rivalutazione della somma dovuta, l'importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione risarcitoria, con riguardo al danno effettivo e non semplicemente presunto, non è cumulabile né con l'uno né con l'altro tipo di interessi, mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non possono che decorrere dal momento della liquidazione di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)