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Sez. L, Sentenza n. 10628 del 10/10/1991 (Rv. 474168 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Prova | Onere della parte invocante le norme relative - Inosservanza - Conseguente rigetto della domanda - Condizioni - Contestazione circa i limiti di applicabilità del contratto al rapporto dedotto in giudizio - Poteri discrezionali del giudice ex art. 421 cod. proc. civ. - Esercizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474168-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Prova

Nel rito del lavoro il ricorrente che invoca l'applicazione delle norme di un contratto collettivo postcorporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma l'inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già allorché la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio. In tale ultima evenienza il giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel nuovo rito del lavoro dall'art. 421 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)