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Sez. L, Sentenza n. 2432 del 07/03/1987 (Rv. 451596 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - IN GENERE - RIMBORSO PER CONTRIBUTI VERSATI IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA EX ART. 2033 COD. CIV. - RISARCIMENTO DELL'ULTERIORE MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451596-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - IN GENERE - RIMBORSO PER CONTRIBUTI VERSATI IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTA - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA EX ART. 2033 COD. CIV. - RISARCIMENTO DELL'ULTERIORE MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il rimborso spettante al datore di lavoro per i contributi versati all'INPS in misura maggiore di quella dovuta costituisce oggetto di un'obbligazione pecuniaria e quindi sulla somma che in giudizio è riconosciuta come dovuta dall'istituto a titolo di ripetizione d'indebito decorrono gli interessi legali a norma dell'art. 2033 cod. civ., nonché il datore di lavoro può richiedere l'ulteriore maggior danno a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., per effetto della svalutazione monetaria, ricorrendo per la prova anche a presunzioni semplici, quale quella conseguente alla sua qualità di imprenditore. (V 35/85, mass n 438236).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)