Sez. 2, Sentenza n. 35 del 14/01/1985 (Rv. 438236 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI - FATTI NOTORI E PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI - FATTI NOTORI E PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*
In tema di inadempimento di obbligazione pecuniaria, è affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice del merito che neghi la sussistenza del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria (art. 1224 secondo comma cod. civ.), sia pure sotto il profilo dei fatti notori e delle presunzioni semplici, dopo avere riconosciuto la qualità di imprenditore del creditore, trattandosi di circostanza che impone la valutazione, al fine indicato, della redditività del denaro che l'imprenditore avrebbe potuto ricevere con gli ordinari investimenti aziendali. (V 4788/84, mass n 436695; (V 3006/81, mass n 413554; (V 341/80, mass n 403734; (Conf 2318/83, mass n 427168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)