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Sez. 4, Sentenza n. 32286 del 04/07/2006 Ud. (dep. 29/09/2006) Rv. 235368 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | In genere.
Stato
decisa il 2006-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235368-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire un giubbotto antiproiettile ad un proprio dipendente- guardia giurata in servizio antirapina innanzi a un istituto di credito- deceduto per essere stato attinto nella zona toracica da un proiettile esploso nel corso di una rapina, giacché il datore di lavoro ha il dovere di garantire l'incolumità dei propri dipendenti mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi ad attività lavorative, come previsto da disposizioni speciali e dal generico dovere di ogni imprenditore ex art. 2087 cod. civ. di tutelare gli ambienti di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 all. 4, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)