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Sez. 4, Sentenza n. 12230 del 12/01/2005 Ud. (dep. 30/03/2005) Rv. 231142 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Posizione di garanzia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231142-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in forza della disposizione di cui all'art. 2087 del cod. civ. il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo a carico del lavoratore può essergli addebitato in ragione della previsione generale di cui all'art. 40 secondo comma del cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)