Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 27/06/1980 (Rv. 407947 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELL'IMPROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELL'IMPROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
L'improponibilita della domanda riconvenzionale successivamente alla comparsa di risposta non e piu opponibile ne rilevabile in Sede di gravame, qualora la parte, nel cui interesse la preclusione e stabilita, anziche eccepirla specificamente, abbia invece comunque accettato il contraddittorio. Tale ipotesi ricorre non soltanto nel caso di esplicita adesione alla tardiva proposizione della domanda riconvenzionale, ma anche nel caso in cui la parte interessata si difenda da essa mediante deduzioni ed eccezioni che attengono al merito ovvero si limiti a formulare una generica richiesta di rigetto della domanda stessa, non accompagnata dalla specifica eccezione di inammissibilita ex art 167 cod proc civ. (Conf 537/78, mass n 389842, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)