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Sez. 2, Sentenza n. 537 del 06/02/1978 (Rv. 389842 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE D'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389842-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE D'APPELLO - ESCLUSIONE.*

L'inammissibilita della domanda riconvenzionale, perche tardivamente proposta, nel corso del giudizio di primo grado, dopo la comparsa di risposta (nella specie nell'udienza di rimessione della causa al collegio), non e rilevabile d'ufficio, ne deducibile per la prima volta in Sede d'impugnazione, ove la controparte abbia mancato di eccepirla tempestivamente, accettando il contraddittorio. (V 492/71, mass n 350138; (V 539/67, mass n 326494).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)