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Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 11/02/2008 (Rv. 601619 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Strumenti urbanistici - Prescrizioni del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 - Efficacia di legge dello Stato - Sussistenza - Prevalenza sui regolamenti edilizi comunali, ove di contenuto difforme - Criteri.
Stato
decisa il 2008-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601619-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ha efficacia di legge dello Stato, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765; ne consegue che, poiché il citato art. 9 dispone l'inderogabilità dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, i Comuni sono obbligati - in caso di redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici - a non discostarsi dalle regole fissate da tale norma, le quali comunque prevalgono ove i regolamenti locali siano con esse in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 35, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)