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Sez. 2, Sentenza n. 7563 del 30/03/2006 (Rv. 587075 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanza maggiore fissata dal d.m. n. 144 del 1968 - Contrasto con gli strumenti urbanistici locali - Disapplicazione da parte del giudice di merito della norma illegittima locale - Inserzione automatica delle distanze previste nel decreto - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587075-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Nella materia delle distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la norma dell'art.9, numero 2, del d.m. 2 aprile 1968 n.1444, che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati, va interpretato nel senso che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato articolo 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)