diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 717 del 26/03/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164394 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI INDIZI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164394-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI INDIZI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

In caso di procedimento incidentale, come quello relativo alla scarcerazione per Mancanza di indizi in ordine ai reati di cui all'art. 286 cod. pen., riguardante un singolo imputato, non è consentito esaminare i presupposti dell'accusa che coinvolgono una molteplicità di imputati che esigono un apprezzamento completo e penetrante di tutte le risultanze processuali, che non può esaurirsi in un giudizio generico. (V mass n 159755, in via generale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 276

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)