Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 19/05/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159755 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
In tema di scarcerazione per insufficienza di indizi, il controllo di legittimità non riguarda la concreta consistenza degli indizi valutati del giudice di merito e posti a fondamento del suo convincimento, ma si esercita in via esclusiva sulla motivazione del provvedimento, nel senso che essa deve rispondere ai criteri della coerenza, logicità e deve essere del tutto esauriente. Ne consegue che restano esclusi da siffatto controllo non solo le questioni di fatti attinenti al fondamento delle imputazioni, ma anche la valutazione comparativa degli elementi indizianti raccolti, con le circostanze favorevoli all'imputato, essendo essi rimessi all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)