Sez. 1, Sentenza n. 11284 del 17/12/1996 (Rv. 501383 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Fusione di una società per incorporazione - Iscrizione in bilancio dei beni della incorporata per un valore superiore a quello contabilmente loro attribuito prima della fusione - Assenza di esigenze di ripianamento del disavanzo di fusione - Conseguenze - Plusvalenza ex art. 12 d.P.R n. 598 del 1973 - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla fusione di società per incorporazione, l'iscrizione dei beni della incorporata nel bilancio della incorporante ad un valore superiore a quello contabilmente loro attribuito prima della fusione, non giustificata dalla esigenza di ripianamento del disavanzo di fusione, da luogo ad una plusvalenza tassabile a norma dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)