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Sez. 1, Sentenza n. 935 del 05/02/1996 (Rv. 495722 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Plusvalenza - Nozione - Fabbricati in corso di costruzione - Valutazione - Iscrizione nel conto costruzioni di costi non consentiti - Effetti.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495722-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di IRPEG a carico di società commerciali, è configurabile l'emersione di una plusvalenza pur senza che sia maturato un ricavo, atteso che dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, si evince che l'ordinamento tributario configura un'ulteriore accezione del termine plusvalenza da intendersi come incremento del patrimonio del contribuente, acquisito non già a seguito della cessione di un bene o comunque a seguito di un ricavo, ma per effetto dell'iscrizione di un suo maggior valore in bilancio, nel senso che il momento della sua emersione è legato alla rilevazione contabile dell'operazione e senza che in tal caso la plusvalenza sia ipotizzabile solo se conseguente ad una spontanea rivalutazione del patrimonio. Pertanto, qualora una società commerciale, nel procedere ai sensi degli art. 62 e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 alla valutazione di fabbricati in corso di costruzione ai fini della determinazione del reddito imponibile, inserisce nel conto costruzioni costi ulteriori rispetto a quelli consentiti, tale inosservanza si traduce automaticamente nell'iscrizione in bilancio di incrementi patrimoniali indipendenti dalla cessione dei beni e quindi in plusvalenze tassabili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)