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Sez. 3, Sentenza n. 2576 del 25/02/1994 Ud. (dep. 18/03/1993) Rv. 201306 - 01

Emigrazione - Espatrio abusivo | Senza valido documento di espatrio - Reato di cui al primo comma dell'art. 24 legge n. 1185 del 1967 - Depenalizzazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201306-01

Emigrazione - Espatrio abusivo

Il reato di uscita dal territorio dello Stato senza valido documento di espatrio, di cui al primo comma dell'art. 24 legge 21 novembre 1967, n. 1185 norma che prevede al secondo comma non già una, autonoma ipotesi di reato, ma una circostanza aggravante non è depenalizzato, non essendo applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì quella del secondo comma di tale articolo, che esclude la depenalizzazione per i reati che nelle ipotesi aggravate siano punibili con pena detentiva. (Conf. sez. 3, 23 settembre 1994, n. 991, P.M. in proc. Arconzo).

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24, Legge 21/11/1981 num. 689 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)