Sez. 3, Sentenza n. 5010 del 23/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 208287 - 01
EMIGRAZIONE - ESPATRIO ABUSIVO | Art.24 legge n. 1185 del 1967 - Condotta di cui al secondo comma relativa ad espatrio di persona cui il passaporto sia stato negato o ritirato - È autonoma e diversa rispetto alla condotta, depenalizzata, di cui al primo comma relativa ad espatrio di persona non munita di passaporto - Ragione.
EMIGRAZIONE - ESPATRIO ABUSIVO
L'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.24 legge 21 novembre 1967, n.1185 - che prevede il caso di colui che espatria quando il passaporto gli sia stato negato o gli sia stato ritirato - è figura autonoma di reato, e non circostanza aggravante, rispetto alla ipotesi di cui al primo comma del detto art. 24 stessa legge, che prevede la condotta di chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e che comunque deve ritenersi depenalizzata. Infatti, le condotte previste nei due commi dell'art.24 citato appaiono ontologicamente diverse, e quindi non solo quanto alla gravità, poiché nel primo comma è prevista la condotta del soggetto non munito di passaporto (o di altro documento valido per l'espatrio), mentre nel secondo comma la condotta riguarda il soggetto cui sia stato negato o ritirato il passaporto; l'art. 16 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge, sicché appare conforme allo spirito della norma costituzionale la configurazione di semplice illecito amministrativo della condotta di chi non osserva le pur rilevanti disposizioni amministrative di controllo degli espatri, mentre la condotta del soggetto che espatria pur dopo essersi visto negare o ritirare il passaporto - e i motivi di tale provvedimento non possono ricondursi, per la legalità del provvedimento stesso, se non a motivi di giustizia o di sicurezza pubblica - è stata penalmente sanzionata, in quanto ben più grave e del tutto diversa da quella del soggetto che, perfettamente libero di espatriare, non osserva le disposizioni amministrative; l'art.1 d.P.R. 29 luglio 1982, n.571 stabilisce testualmente che il rapporto relativo alla "violazione depenalizzata" di cui al primo comma.... deve essere inviato alla Prefettura: tale norma fornisce un criterio di interpretazione autentica.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)