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Sez. 3, Sentenza n. 4032 del 21/04/1998 (Rv. 514664 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di un contratto quale rendita vitalizia ovvero quale vitalizio alimentare atipico.
Stato
decisa il 1998-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514664-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

L'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie la S.C. non ha ritenuto conforme ai detti principi ed ha quindi cassato con rinvio la sentenza di merito che, dovendo qualificare un contratto come tipica rendita vitalizia ovvero come vitalizio alimentare atipico, al fine di decidere dell'azione di riscatto promossa nei confronti del vitaliziante, limitatamente al fondo rustico che questi, unitamente all'immobile sullo stesso insistente, aveva acquistato in forza del contratto in questione, considerando che tale fabbricato era estraneo all'azione di riscatto aveva sostanzialmente trascurato la clausola che attribuiva al vitaliziando il diritto di coabitarvi unitamente all'acquirente, finendo con l'attribuire rilievo alla dichiarazione negoziale di un soggetto estraneo alle pattuizioni contrattuali da interpretare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)