diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1886 del 18/02/2000 (Rv. 534114 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa ad un rapporto di lavoro mancante di contratto scritto.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534114-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un certo contratto e la valutazione delle prove si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, sicché le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e, per quanto concerne i contratti, per violazione dei canoni legali di interpretazione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in considerazione delle modalità di svolgimento e dell'organizzazione del lavoro, aveva, in mancanza di un contratto scritto, affermato il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte nel corso del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)