Sez. L, Sentenza n. 6540 del 03/07/1998 (Rv. 516947 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Riduzione di personale ex legge n. 223/1991 - Attività esentate dalle procedure sindacali previste dall'art. 24 legge n. 223/1991 - Attività edilizia - Interpretazione estensiva - Esclusione - Esenzione dalle procedure sindacali per ogni attività concorrente alla formazione della costruzione - Esclusione - Fattispecie relativa a impresa di impiantistica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento per riduzione di personale, l'esenzione dalle procedure sindacali previste dall'art. 4 legge n. 223 del 1991 riguarda, a norma del successivo art. 24 legge cit., soltanto i rapporti a termine, le attività stagionali o saltuarie e i casi di fine lavoro nelle costruzioni edili, senza che il termine costruzioni edili possa essere inteso in senso lato come l'insieme di tutte le attività imprenditoriali che concorrono alla costruzione e all'impianto dei servizi necessari a garantirne la funzionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che un'impresa di impiantistica potesse considerarsi come svolgente attività di costruzioni edili, e perciò esonerata, ai sensi dell'art. 24 legge n. 223 del 1991, dall'espletamento delle procedure sindacali previste dalla legge citata).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)