Sez. L, Sentenza n. 9657 del 26/09/1998 (Rv. 519195 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili - Nozione a norma dell'art. 24 legge n. 223/1991 (esclusione delle procedure per i licenziamenti collettivi) - Assunzione finalizzata a una fase dei lavori - Esaurimento di tale fase dei lavori - Rilevanza - Cessazione dell'attività di impresa o fine dell'opera - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La "fine lavoro nelle costruzioni edili" che, a norma dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 esclude l'applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non consiste nella cessazione dell'attività dell'impresa o nel compimento dell'opera, ma nell'esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all'esecuzione dei quali i lavoratori, anche per loro peculiari professionalità, erano stati assunti, che comporta il venir meno della utilità dell'apporto dei medesimi lavoratori all'attività dell'impresa edile.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)