Sez. 3, Sentenza n. 672 del 13/03/1970 (Rv. 345869 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA PROPRIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA PROPRIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La pronuncia che applica l'amnistia propria, in qualunque stato e grado del giudizio, prescinde normalmente dall'accertamento dei fatti, e, di conseguenza, non vincola il giudice civile investito per le restituzioni e per il risarcimento del danno, in relazione ai fatti contestati. Tuttavia, tale principio trova un limite allorquando l'accertamento di merito del giudice penale sia stato reso necessario per l'applicazione del beneficio della amnistia, e cosi per escludere un'aggravante, ovvero per degradare il reato ad un'ipotesi criminosa meno grave in tal caso, infatti, l'accertamento del giudice penale, entro l'ambito delle indagini effettivamente eseguite, essendo in diretta correlazione con la pronuncia della quale costituisce il presupposto logico, fa stato nel giudizio civile, a norma dell'art 28 cod proc pen. (V 3889-68, massima n 337373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)