Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 15/06/1976 (Rv. 381031 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ASSOLUZIONE PER AMNISTIA - PREVIO ACCERTAMENTO DEL REATO E DELLE CIRCOSTANZE - AUTORITA DEL GIUDICATO PENALE - RISPETTIVI LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - ASSOLUZIONE PER AMNISTIA - PREVIO ACCERTAMENTO DEL REATO E DELLE CIRCOSTANZE - AUTORITA DEL GIUDICATO PENALE - RISPETTIVI LIMITI.*
Qualora il giudice penale, a seguito di dibattimento, abbia applicato il beneficio dell'amnistia, previa necessaria indagine di merito sulla ricorrenza di determinata circostanza attenuante, o l'esclusione di determinata circostanza aggravante, l'autorita del giudicato penale, nel giudizio civile od amministrativo, ai sensi dell'art 28 cod proc pen, ha diversa portata ed estensione a secondo che la indagine compiuta dal giudice penale si sia limitata all'accertamento relativo alle circostanze attenuanti od aggravanti, per poi dichiarare estinto il reato che, in ipotesi, risultasse commesso dall'imputato, ovvero abbia compreso anche la sussistenza del fondamento della imputazione, sia pure per dichiararne la sopravvenuta Estinzione. Infatti, l'efficacia vincolante del giudicato penale, mentre, nella prima ipotesi, e circoscritta agli accertamenti relativi alle circostanze attenuanti od aggravanti, nella seconda ipotesi non puo non estendersi alla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, in quanto accertati come presupposto logico ed indispensabile per l'applicazione dell'amnistia. (V 672/70, mass n 345869).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)