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Sez. L, Sentenza n. 2161 del 07/04/1982 (Rv. 420041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI RICHIEDERE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - POTERI DISCREZIONALI DEL DATORE DI LAVORO - ARBITRARIETÀ DELLA RICHIESTA DELLE RELATIVE PRESTAZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI RICHIEDERE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - POTERI DISCREZIONALI DEL DATORE DI LAVORO - ARBITRARIETÀ DELLA RICHIESTA DELLE RELATIVE PRESTAZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*

Qualora la contrattazione collettiva (anche post corporativa, la quale attraverso il richiamo degli artt. 2107 e 2108 cod. civ. continua ad assolvere la funzione di stabilire - compatibilmente con i principi dell'ordinamento vigente - la misura normale dello orario di lavoro e quella massima di durata del lavoro straordinario) preveda la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie, l'Esercizio di tale facoltà deve intendersi affidato, in ragione dei poteri direzionali di questo e della corrispondente subordinazione del dipendente, alla discrezione dello stesso datore di lavoro, con la conseguenza che, secondo l'art. 2697 cod. civ. grava sul prestatore d'opera l'Onere di provare, a giustificazione del rifiuto di corrispondere alla richiesta, la inaccettabile arbitrarietà della medesima. (V 1370/64, mass n 301941).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)