Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 05/06/1964 (Rv. 301941 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DISCIPLINA - PREVISIONE IN CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITA - RIFIUTO DEL LAVORATORE - GRAVE INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DISCIPLINA - PREVISIONE IN CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITA - RIFIUTO DEL LAVORATORE - GRAVE INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
Se e vero che - a norma degli artt.5 del RD 15 marzo 1933 n. 952 e 5 bis della legge 30 ottobre 1955 n.1079 - l'orario normale massimo di lavoro non puo essere aumentato, a titolo di lavoro straordinario, se non di due ore al giorno e dodici settimanali, e previo accordo delle parti, cosicche la prestazione di lavoro straordinario non puo essere imposta dall'imprenditore senza, o contro il consenso del lavoratore, bene puo, tuttavia, essere consentito, con apposita clausola di un contratto collettivo di lavoro, l'Obbligo per il lavoratore iscritto di prestare nei limiti di legge, il lavoro straordinario del quale possa essere richiesto dall'imprenditore, salvo giustificati motivi di impedimento. In tale caso, il rifiuto da parte del lavoratore, di prestare l'orario di lavoro straordinario, nei limiti di legge, per esigenze impreviste ed eccezionali della impresa, senza che di tale rifiuto di aderire alla relativa richiesta dell'imprenditore sia dato od offerto alcun giustificato motivo - in determinate circostanze valutabili discrezionalmente dal giudice di merito - puo costituire anche grave impedimento tale da dare luogo a licenziamento senza preavviso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)