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Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Pluralità di difensori del ricorrente - Iscrizione nell'apposito albo di uno degli avvocati sottoscrittori munito di procura speciale - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Sussistenza - Mancata iscrizione nell'albo o omessa sottoscrizione di altro difensore - Rilevanza - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672454-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui sia stata rilasciata la procura.

Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)